L’obiezione di coscienza in ambito medico: tutela della vita della madre e del bambino
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L’obiezione di coscienza da parte del medico o di altro personale sanitario, consiste nell’esercizio del diritto di rifiutarsi di prestare la propria opera nel caso in cui questa si concretizzi in un intervento contrario ai propri principi etici e per il quale l’obiezione sia prevista dalla legge.
L’Art. 9 della legge 194/78 prevede che:
“Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione. …
L'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo. …”
E ancora, l’art. 22 del Codice deontologico dei medici del 2014 prevede che: “Il medico può rifiutare la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici, a meno che il rifiuto non sia di grave e immediato nocumento per la salute della persona, fornendo comunque ogni utile informazione e chiarimento per consentire la fruizione della prestazione.”
Leggendo attentamente il contenuto delle normative sull’argomento, risulta evidente che esistono dei limiti ben precisi per il medico obiettore, in primis la tutela della vita della partoriente. L’obiezione, infatti, può essere invocata solo con riguardo alla fase che determina l'aborto e sempre che la partoriente non corra pericolo di vita. Non emergono quindi dubbi in merito agli obblighi del medico, seppur obiettore; qualunque comportamento contrario alla normativa, lo esporrebbe a responsabilità.
Ma al di là della normativa, ci sarebbe anche da aggiungere che, per un medico che si dichiara obiettore, i limiti, prima ancora che legislativi, sono morali;
la difesa della vita, è un punto cardine nella scelta di questi medici e, tale posizione deve valere sia per la vita della madre che del bambino. Non è, dunque, pensabile l’adozione di un comportamento che metta a repentaglio la vita della madre, subordinandola a quella del bambino, bensì una ponderata valutazione del caso specifico, dal punto vista professionale ed etico, che garantisca al meglio, e per quanto possibile, la salute di entrambi i soggetti.
Occorre, quindi, prestare attenzione affinchè la condizione di medico obiettore non venga strumentalizzata o utilizzata per tentare di giustificare situazioni imputabili esclusivamente a negligenze o comportamenti sbagliati del medico, e pertanto ascrivibili direttamente al singolo soggetto e non all’intera categoria, oppure situazioni determinate da cause di forza maggiore rispetto alle quali il medico non ha possibilità di intervento.
Questa attenzione è necessaria per evitare di vanificare l’enorme lavoro che tanti medici obiettori e tante realtà associative svolgono a favore della tutela della vita e che rappresenta l’unica voce che contrasta l’aberrante facilità con cui oggi si ricorre all’aborto volontario.
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